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I professionisti dello Studio sono iscritti nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, avendo così la possibilità di offrire assistenza gratuitamente, sia per agire che per resistere in giudizio, ai privati cittadini meno abbienti, garantendo piena tutela ai Clienti ammessi al gratuito patrocinio, al pari di quella assicurata al resto della Clientela.

L'ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse. Lo Studio, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, collabora con il Cliente nella predisposizione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio e provvede, direttamente, alla sua presentazione per l'approvazione definitiva. 

Chi può essere ammesso.

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad €. 11.369,24. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità (diritto alla vita ed alla integrità fisica, diritto all'onore, diritto alla riservatezza, ecc.) ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (ad esempio nel caso di separazione, divorzio, riconoscimento e mantenimento figli).

Possono richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

- i cittadini italiani,

- gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare,

- gli apolidi,gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.